baxnimis ha scritto:
Io non supporto il calcolo distribuito per "supportare" genericamente la ricerca, ma per farla. Altrimenti cade tutto il palco.
Ma la legge non ci aiuta.
[...]
La nostra legge, citata nell'articolo di Dario, prevede la beneficienza solo nei confronti degli individui e non della ricerca.
Per la ricerca ci si deve rifare a
questo regolamento
che specifica il testo citato da Dario, che riconosce solo le fondazioni come potenziali enti ONLUS che fanno ricerca.
Non sembra esserci scampo, a meno che non diventiamo una fondazione
Riguardo a "aiutare" vs "fare" Ricerca, io ho preso per buono quanto emerso da
questo thread
e in particolare dalle risposte alla domanda n°3.
Probabilmente però stiamo parlando della stessa cosa, nel senso che noi (BOINC.Italy) "FACCIAMO" Ricerca in quanto "AIUTIAMO" la Ricerca.
Invece l'altro "FARE" Ricerca, nel suo senso più pregnante e attivo - ossia il lavoro fatto dai ricercatori - non rientra tra le nostre attività, almeno per il momento e probabilmente ancora per un bel pezzo.
Diverso il discorso se riuscissimo a mettere in piedi un progetto BOINC (attività nemmeno troppo costosa, stipendio di un eventuale ricercatore a parte), ma in quel caso rimarrebbe il vincolo del "particolare interesse sociale" che limita grandemente il tipo di Ricerca che consente la qualifica di ONLUS.
Sempre a questo proposito posso dire tuttavia che torna a nostro favore una modifica all'art.10 (non citata nel portale, anche perchè scoperta proprio indagando in merito alla questione sollevata da Bax [vedete che serve fare domande?!]) del D.Lgs. 460/1997 introdotta dal D.L. 185/2008 (Decreto Anticrisi) che, inserendo il comma 2bis, dice:
Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a ), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a ), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale
In questo senso, il finanziamento della Ricerca svolta da Fondazioni o da esse affidata a [...] si può considerare beneficenza e quindi far acquisire lo status di ONLUS.
Tuttavia, come recitano le lettere b) e c) del comma 1, nelle ONLUS lo Statuto o l'Atto Costitutivo devono prevedere:
b ) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c ) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse
dove per "solidarietà sociale" (comma 2):
Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a ) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefìci a:
a ) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
In base a tutti questi elementi, io non mi sentirei sicuro di dire che potremo mai accedere allo status di ONLUS. Di sicuro, ci sarebbero parecchie modifiche da fare.
Tuttavia, come già spiegavo, il fatto di essere ONLUS è completamente slegato da quello di essere Associazione di Promozione Sociale. Le differenze consistono in un diverso trattamento fiscale e norme da rispettare, ma IMHO i benefici, almeno allo stato attuale, non sono tali da giustificare la scelta.
Non essere ONLUS ci eviterebbe qualunque vincolo al tipo di attività (a parte quelle illecite)
Ripeto, al momento mi muoverei verso una semplice APS registrata all'Agenzia delle Entrate (niente registri locali, niente ONLUS, niente riconoscimento).
P.S. Bax in questo post ho fixato il link al DPR 135/2003 che nel tuo post era andato perduto